IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti  gli  articoli  77,  primo  comma, ed 87, comma quinto, della
Costituzione della Repubblica;
  Viste  le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18
maggio 1951, n. 333 e 16 agosto 1952, n. 1206;
  In  virtu'  della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge
12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;
  Visti  i propri decreti 10 aprile 1951, n. 256 e 27 aprile 1951, n.
265;
  Visto   il  piano  particolareggiato  di  espropriazione  compilato
dall'Ente per la trasformazione fondiaria ed agraria in Sardegna, nei
confronti  di  Giordano Emilia fu Andrea, per i terreni ricadenti nel
comune di Genoni (provincia di Nuoro);
  Udito  il parere in data 9 ottobre 1952, espresso dalla Commissione
parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio
1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
  Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e
per le foreste;

                              Decreta:
                               Art. 1.

  E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato
dall'Ente per la trasformazione fondiaria ed agraria in Sardegna, nei
confronti di Giordano Emilia fu Andrea, relativo ai terreni ricadenti
nel  comune  di  Genoni  (provincia  di Nuoro), per una superficie di
ettari  62.02.15,  specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato
al presente decreto.